Derive

Derive è un software di tipo Computer Algebra Systems (CAS) di proprietà della Texas Instruments.

Consente di eseguire moltissime operazioni quali calcoli simbolici, numerici, algebrici, analitici e trigonometrici, è in grado di risolvere problemi di calcolo vettoriale e matriciale ed è in grado di tradurre i dati in grafici, esportabili in più formati. Nelle ultime versioni sono state incluse come librerie le funzioni implementate direttamente dagli utenti più esperti: è stato così possibile introdurre il calcolo tensoriale e le equazioni differenziali o particolari funzioni come la F di Gauss. Continua a leggere »

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E’ un valore che indica la quantità, espressa in volumi di produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria per coprire i costi precedentemente sostenuti, al fine dunque di chiudere il periodo di riferimento senza profitti né perdite. Una fondamentale distinzione riguarda la tipologia di azienda di cui si vuole compiere l’analisi del punto di pareggio: se l’azienda è monoprodotto la formula del punto di pareggio è: QBep = CFT/Mdcu Continua a leggere »

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I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto di credito, rendendone più rapida e sicura la circolazione. La categoria comprende una grande varietà di documenti che vanno dalla cambiale all’assegno, alle obbligazioni di società, ai titoli del debito pubblico, ai titoli rappresentativi di merci. In ciascuno di questi documenti è menzionato un diritto, che può essere un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro o può essere la qualità di socio o un diritto alla consegna di merci o un diritto reale di garanzia. Tale diritto si incorpora nel documento e circola con la legge di circolazione propria del titolo in cui è contenuto; la funzione del titolo di credito è quella di permettere una più veloce e sicura circolazione della ricchezza.
Si può quindi definire titolo di credito un documento contenente la promessa di compiere una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore; in quanto tale prestazione è incorporata nel titolo, essa non può essere richiesta senza il possesso del documento.
Caratteristica comune a tutti i titoli di credito è l’autonomia. In virtù di essa, in capo a ciascun possessore del titolo, il diritto sorge ex novo, come se si trattasse di acquisto a titolo originario; per cui il debitore non può opporre al possessore in buona fede le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con i precedenti possessori (quindi non può opporre la compensazione, né le cause di nullità e annullabilità, che investono il contratto di trasmissione del titolo nei successivi passaggi di proprietà).
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Impresa e AziendaI termini azienda e impresa, adoperati nel linguaggio economico spesso come sinonimi, hanno giuridicamente un significato differente. L’azienda è, come già detto, un complesso di beni, in particolare quel complesso organizzato per l’esercizio dell’impresa. L’impresa è invece l’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Tra azienda e impresa esiste dunque un rapporto da mezzo a fine; l’azienda rappresenta il mezzo attraverso il quale viene posta in essere l’attività economica. L’impresa è proprio l’attività economica esercitata professionalmente e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Perché possa giuridicamente parlarsi di impresa sono dunque necessarie: professionalità e organizzazione.
La professionalità va intesa come stabilità o non occasionalità dell’attività esercitata. Non deve necessariamente trattarsi di un’attività ininterrotta; ciò che conta è l’abitualità. Non è pertanto professionale il compimento occasionale di un solo affare (che dà pur luogo a una pluralità di atti consequenziali tra loro in un circoscritto arco temporale). Se poi un singolo affare comporta lo svolgimento di un’attività protratta nel tempo (p.e. la costruzione di un edificio) il requisito della professionalità sussiste. Affinché possa correttamente parlarsi di professionalità dell’attività è inoltre necessaria un’ulteriore connotazione dell’attività stessa: lo scopo di lucro. E’ imprenditore soltanto colui che interviene nell’attività produttiva o si interpone nella circolazione di beni, allo scopo di ricavarne un profitto.
L’attività economica organizzata va intesa come organizzazione di elementi personali (organizzazione del lavoro), e reali (complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa). Conseguentemente non è imprenditore chi, pur svolgendo professionalmente un’attività produttiva non la svolge in forma organizzata (non possieda cioè beni strumentalmente legati all’attività).

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Società in AccomanditaLa società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.). La s.a.s. si distingue dalla società in nome collettivo per il fatto che in essa sono presenti due categorie di soci:

1) gli accomandanti, che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita, e, dunque, non possono compiere atti di amministrazione, pena la responsabilità illimitata;

2) gli accomandatari, che invece hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali e sono di diritto gli amministratori della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice avviene, oltre che per tutte le ipotesi previste per la società in nome collettivo, anche per il venir meno di una delle due categorie di soci, sempre che nel termine di sei mesi non sia ricostituito il tipo di categoria venuta meno.
La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 c.c.). La s.a.p.a. è una società di capitali caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandanti che godono del beneficio della responsabilità limitata i quali non possono ricoprire cariche amministrative e i soci accomandatari con responsabilità patrimoniale illimitata cui è connesso il potere di amministrazione e di rappresentanza della società. Il capitale sociale è suddiviso in azioni.
La disciplina applicabile è quella della società per azioni, con alcune particolarità riguardanti l’atto costitutivo, il nome della società, la revoca e la sostituzione degli amministratori, lo scioglimento della società in caso del venire meno di tutti gli accomandatari.

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