I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto di credito, rendendone più rapida e sicura la circolazione. La categoria comprende una grande varietà di documenti che vanno dalla cambiale all’assegno, alle obbligazioni di società, ai titoli del debito pubblico, ai titoli rappresentativi di merci. In ciascuno di questi documenti è menzionato un diritto, che può essere un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro o può essere la qualità di socio o un diritto alla consegna di merci o un diritto reale di garanzia. Tale diritto si incorpora nel documento e circola con la legge di circolazione propria del titolo in cui è contenuto; la funzione del titolo di credito è quella di permettere una più veloce e sicura circolazione della ricchezza.
Si può quindi definire titolo di credito un documento contenente la promessa di compiere una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore; in quanto tale prestazione è incorporata nel titolo, essa non può essere richiesta senza il possesso del documento.
Caratteristica comune a tutti i titoli di credito è l’autonomia. In virtù di essa, in capo a ciascun possessore del titolo, il diritto sorge ex novo, come se si trattasse di acquisto a titolo originario; per cui il debitore non può opporre al possessore in buona fede le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con i precedenti possessori (quindi non può opporre la compensazione, né le cause di nullità e annullabilità, che investono il contratto di trasmissione del titolo nei successivi passaggi di proprietà).

La letteralità e l’astrattezza sono invece caratteristiche comuni ai soli titoli astratti, quelli cioè dal cui tenore letterale non risulta il rapporto causale sottostante. La letteralità consiste nel fatto che la prestazione dovuta discende esclusivamente dal contesto letterale del titolo; l’astrattezza è la caratteristica per la quale, durante la circolazione del titolo, non ha rilevanza l’invalidità del negozio che è stato causa dell’emissione del titolo stesso. Per meglio comprendere tali concetti è necessaria una breve premessa.
Nel nostro ordinamento giuridico non è ammesso il trasferimento di un diritto da un soggetto all’altro se manca una causa, cioè la giustificazione economico-sociale ritenuta dall’ordinamento meritevole di tutela; perciò la semplice promessa di pagamento non è sufficiente a far sorgere, in capo al promittente, l’obbligo dell’adempimento, in quanto da essa non emerge la funzione meritevole di tutela che tale pagamento dovrebbe soddisfare. Questo principio generale trova un’eccezione nelle norme che regolano la circolazione dei titoli di credito, per cui la cambiale (appunto un titolo astratto) che è una semplice promessa di pagamento, vale di per sé a far nascere l’obbligo dell’adempimento, indipendentemente dalla validità o meno del rapporto sottostante, che è causa dell’emissione e della circolazione di essa.
Il carattere essenziale dei titoli astratti, sta nel fatto che il titolo incorpora un diritto di credito, che è un diritto diverso rispetto a quello già sorto tra le parti a causa del rapporto causale sottostante all’emissione del titolo. Si ha, con l’emissione della cambiale, una duplicazione di rapporti obbligatori; al rapporto sottostante, che sopravvive all’emissione del titolo, si aggiunge, distinto e parallelo, un rapporto obbligatorio incorporato nel titolo.
I titoli si distinguono in astratti e causali. Abbiamo visto quelli astratti, passiamo a quelli casuali.
Sono titoli causali quelli che fanno riferimento, nel contesto letterale, al rapporto causale che ha dato luogo all’emissione del titolo stesso. Così i titoli del debito pubblico, le azioni e obbligazioni di società, i titoli rappresentativi di merci; qui non c’è un diritto cartolare ulteriore rispetto a quello causale; il titolo incorpora lo stesso diritto causale, e il debitore può opporre la mancanza del rapporto sottostante all’emissione del titolo, oltre che al primo prenditore, anche a tutti i successivi possessori. Tra i titoli causali vi sono i titoli rappresentativi di merci che attribuiscono il possesso delle merci in essi menzionate e legittimano il possessore alla consegna, abilitandolo a trasferire le merci, mediante il trasferimento del titolo. Si distinguono:

  • i titoli di deposito, come la fede di deposito e la nota di pegno;
  • i titoli di trasporto, come la polizza di carico nel trasporto marittimo e il duplicato della lettera di vettura nel trasporto terrestre.

Chi acquista un titolo rappresentativo di merci acquista il diritto a farsi consegnare la merce dall’attuale detentore e può trasferire, col trasferimento del titolo, il diritto a tale consegna.

La circolazione dei titoli di credito. Perché il possessore di un titolo di credito possa pretendere dal debitore la prestazione in esso contenuta, non basta che abbia acquistato la proprietà del titolo col semplice consenso, essendo altresì necessario che abbia acquisito il titolo secondo le leggi di circolazione proprie di esso.
Con riferimento alle regole di circolazione i titoli si distinguono in: al portatore, all’ordine e nominativi.
I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo; perciò sarà legittimato a ricevere la prestazione colui che avrà ottenuto il possesso del titolo. Sono titoli al portatore le obbligazioni di società, le azioni di risparmio, i titoli del debito pubblico.
I titoli all’ordine circolano mediante la consegna più la girata, che consiste nell’ordine rivolto al debitore da parte del possessore (girante) di pagare al soggetto (giratario) il cui nome è indicato nel titolo; sarà legittimato all’esercizio del diritto colui che risulterà possessore alla scadenza e ultimo di una serie continua di girate. La girata può essere piena (se è fatto il nome del giratario), o in bianco (se non è indicato il nome del giratario). Sono titoli all’ordine: la cambiale, l’assegno, la fede di deposito, la nota di pegno, il duplicato della lettera di vettura.
I titoli nominativi circolano mediante la consegna con girata, cui si accompagna la registrazione nel registro dell’emittente; sarà legittimato all’esercizio del diritto, colui che sarà possessore in seguito a una serie continua di girate e che risulterà registrato nel registro dell’emittente. Sono titoli nominativi le azioni di società, escluse quelle di risparmio.

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