Società in AccomanditaLa società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.). La s.a.s. si distingue dalla società in nome collettivo per il fatto che in essa sono presenti due categorie di soci:

1) gli accomandanti, che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita, e, dunque, non possono compiere atti di amministrazione, pena la responsabilità illimitata;

2) gli accomandatari, che invece hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali e sono di diritto gli amministratori della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice avviene, oltre che per tutte le ipotesi previste per la società in nome collettivo, anche per il venir meno di una delle due categorie di soci, sempre che nel termine di sei mesi non sia ricostituito il tipo di categoria venuta meno.
La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 c.c.). La s.a.p.a. è una società di capitali caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandanti che godono del beneficio della responsabilità limitata i quali non possono ricoprire cariche amministrative e i soci accomandatari con responsabilità patrimoniale illimitata cui è connesso il potere di amministrazione e di rappresentanza della società. Il capitale sociale è suddiviso in azioni.
La disciplina applicabile è quella della società per azioni, con alcune particolarità riguardanti l’atto costitutivo, il nome della società, la revoca e la sostituzione degli amministratori, lo scioglimento della società in caso del venire meno di tutti gli accomandatari.

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